La Responsabilità Sanitaria e la Colpa Grave del Medico: Novità Giurisprudenziali e Risarcimento
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La Responsabilità Sanitaria e la Colpa Grave del Medico: Novità Giurisprudenziali e Risarcimento

Analisi approfondita della responsabilità medica ex Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): la ripartizione tra responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale dell'esercente la professione sanitaria, le linee guida e il danno risarcibile.

Corso FGLaw 4 min
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La responsabilità sanitaria e la colpa grave dell'esercente la professione sanitaria costituiscono uno dei settori di maggiore rilevanza ed evoluzione nel panorama del diritto civile e penale italiano. Con l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) e l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione (con le note "sentenze San Martino" del 2019), il sistema della responsabilità medica ha assunto un assetto dualistico e bilanciato, volto da un lato a garantire la tutela del paziente danneggiato e dall'altro a contrastare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva".

In questo approfondimento curato dai docenti del Corso FGLaw, esaminiamo la struttura normativa, i titoli di responsabilità e i criteri risarcitori.

La natura dualistica della Responsabilità Sanitaria: Struttura vs Medico

La principale innovazione introdotta dall'art. 7 della Legge 24/2017 risiede nella netta distinzione del titolo di responsabilità a seconda che l'azione sia proposta nei confronti della struttura sanitaria ovvero del singolo medico operante al suo interno:

1. Responsabilità della Struttura Sanitaria (Art. 7, commi 1 e 2 L. 24/2017)

La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., in virtù del c.d. contratto di spedalizzazione o di ricovero. Ne consegue che:

  • Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è quello ordinario decennale.
  • L'onere della prova a carico del paziente è agevolato: il danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'allegazione dell'inadempimento, mentre incombe sulla struttura l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo inappuntabile o che l'esito infausto è dipeso da causa ad essa non imputabile.

2. Responsabilità dell'Esercente la Professione Sanitaria (Art. 7, comma 3 L. 24/2017)

L'esercente la professione sanitaria che agisce come dipendente o collaboratore della struttura risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 o 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Ne deriva che:

  • Il termine prescrizionale è ridotto a cinque anni.
  • L'onere della prova della colpa del sanitario e del nesso di causalità grava interamente sul paziente attore.

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Il ruolo delle Linee Guida e delle Buone Pratiche Clinico-Assistenziali

L'art. 5 della Legge 24/2017 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi alle linee guida pubblicate nell'apposito Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), elaborate da enti e società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della Salute.

In mancanza di linee guida specifiche, i sanitari sono tenuti ad attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Nel settore penale, l'art. 590-sexies c.p. (introduzione della L. 24/2017) prevede una causa di non punibilità per l'esercente la professione sanitaria che, cagionando la morte o la lesione personale del paziente per imperizia, abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche, purché adeguate alle specificità del caso concreto.

La liquidazione del Danno Sanitario e le Tabelle di Milano

Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, la Legge Gelli-Bianco ricollega il risarcimento del danno alla persona ai parametri previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), estendendo i criteri delle microlesioni e delle macrolesioni anche alla responsabilità medica, al fine di garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale.

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La complessità del contenzioso in materia di malasanità e responsabilità medica richiede una profonda conoscenza coordinata del diritto civile, penale e della medicina legale.

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Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche del danno e della responsabilità civile, leggi la nostra guida su Danno Biologico, Morale ed Esistenziale (Tabelle di Milano) e sulla Responsabilità della PA per insidia stradale ex art. 2051 c.c..

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