La responsabilità sanitaria e la colpa grave dell'esercente la professione sanitaria costituiscono uno dei settori di maggiore rilevanza ed evoluzione nel panorama del diritto civile e penale italiano. Con l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) e l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione (con le note "sentenze San Martino" del 2019), il sistema della responsabilità medica ha assunto un assetto dualistico e bilanciato, volto da un lato a garantire la tutela del paziente danneggiato e dall'altro a contrastare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva".
In questo approfondimento curato dai docenti del Corso FGLaw, esaminiamo la struttura normativa, i titoli di responsabilità e i criteri risarcitori.
La natura dualistica della Responsabilità Sanitaria: Struttura vs Medico
La principale innovazione introdotta dall'art. 7 della Legge 24/2017 risiede nella netta distinzione del titolo di responsabilità a seconda che l'azione sia proposta nei confronti della struttura sanitaria ovvero del singolo medico operante al suo interno:
1. Responsabilità della Struttura Sanitaria (Art. 7, commi 1 e 2 L. 24/2017)
La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., in virtù del c.d. contratto di spedalizzazione o di ricovero. Ne consegue che:
- Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è quello ordinario decennale.
- L'onere della prova a carico del paziente è agevolato: il danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'allegazione dell'inadempimento, mentre incombe sulla struttura l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo inappuntabile o che l'esito infausto è dipeso da causa ad essa non imputabile.
2. Responsabilità dell'Esercente la Professione Sanitaria (Art. 7, comma 3 L. 24/2017)
L'esercente la professione sanitaria che agisce come dipendente o collaboratore della struttura risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 o 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Ne deriva che:
- Il termine prescrizionale è ridotto a cinque anni.
- L'onere della prova della colpa del sanitario e del nesso di causalità grava interamente sul paziente attore.

Il ruolo delle Linee Guida e delle Buone Pratiche Clinico-Assistenziali
L'art. 5 della Legge 24/2017 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi alle linee guida pubblicate nell'apposito Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), elaborate da enti e società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della Salute.
In mancanza di linee guida specifiche, i sanitari sono tenuti ad attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nel settore penale, l'art. 590-sexies c.p. (introduzione della L. 24/2017) prevede una causa di non punibilità per l'esercente la professione sanitaria che, cagionando la morte o la lesione personale del paziente per imperizia, abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche, purché adeguate alle specificità del caso concreto.
La liquidazione del Danno Sanitario e le Tabelle di Milano
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, la Legge Gelli-Bianco ricollega il risarcimento del danno alla persona ai parametri previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), estendendo i criteri delle microlesioni e delle macrolesioni anche alla responsabilità medica, al fine di garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale.

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