La disciplina delle trattative e della formazione del vincolo negoziale costituisce uno dei banchi di prova più complessi e frequenti nella prova scritta di Diritto Civile al concorso in magistratura ordinaria. Il fulcro normativo dell'istituto è rappresentato dall'art. 1337 c.c., a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Tale clausola generale impone un canone di lealtà, correttezza e solidarietà contrattuale, la cui violazione genera la cosiddetta responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo.
In questo approfondimento, i docenti del Corso FGLaw analizzano la struttura dogmatica dell'art. 1337 c.c., il dibattito secolare sulla natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l'evoluzione delle Sezioni Unite della Cassazione e la complessa perimetrazione del danno risarcibile.
Il fondamento e l'ambito di applicazione della buona fede oggettiva
La buona fede richiamata dall'art. 1337 c.c. ha natura squisitamente oggettiva e si sostanzia nel dovere di reciproca lealtà e correttezza (art. 1175 c.c.), quale specificazione del più ampio dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione. Essa non si limita a vietare comportamenti dolosi o intenzionalmente lesivi, ma impone specifici doveri di protezione, cooperazione, informazione e custodia in capo a ciascun contraente.
Tra le principali fattispecie tipizzate dalla giurisprudenza in cui si ravvisa la violazione dell'art. 1337 c.c. figurano:
- Il recesso ingiustificato dalle trattative: Si configura allorquando le trattative siano giunte a un punto tale da ingenerare nella controparte un affidamento incolpevole e ragionevole circa la conclusione del contratto, e una delle parti receda senza un giustificato motivo.
- La violazione degli obblighi informativi e di chiarezza: L'omessa comunicazione di circostanze determinanti o vizi noti che incidono sulla validità o sull'efficacia dell'affare (principio strettamente connesso all'art. 1338 c.c.).
- La conclusione di un contratto invalido o inefficace: Ipotesi codificata dall'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione della regola generale di cui all'art. 1337 c.c.
- La conclusione di un contratto valido ma sconveniente: La figura della responsabilità precontrattuale da contratto valido ed efficace (introdotta dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 26724/2007 in materia di intermediazione finanziaria), in cui la scorrettezza nella fase formativa non ha impedito la conclusione del contratto ma ha alterato le condizioni economiche dell'accordo a danno di una parte.

La natura giuridica: Tesi aquiliana, contrattuale e da contatto sociale qualificato
La qualificazione della natura giuridica della culpa in contrahendo rappresenta una classica tematica concorsuale, teatro di un serrato confronto dogmatico:
1. La tradizionale tesi extracontrattuale (Art. 2043 c.c.)
L'orientamento storico della giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente ricondotto la responsabilità precontrattuale nell'alveo dell'art. 2043 c.c. La ratio poggia sulla considerazione che, prima della conclusione del contratto, le parti sono soggetti formalmente estranei, non legati da un vincolo obbligatorio preesistente. La violazione del dovere di buona fede costituirebbe dunque lesione del generale principio del neminem laedere. Ne derivano le classiche conseguenze sul piano della prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) e dell'onere della prova della colpa a carico del danneggiato.
2. La tesi contrattuale da "Contatto Sociale Qualificato" (Art. 1218 c.c.)
La dottrina più avvertita e l'evoluzione giurisprudenziale inaugurata dalla Cassazione Civile (a partire dalla nota sentenza n. 14188/2016) hanno valorizzato la tesi della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Nel momento in cui due soggetti avviano una trattativa, essi non sono più meri "passanti" estranei l'uno all'altro: tra loro si instaura una relazione giuridicamente qualificata, fonte di reciproci obblighi di protezione desunti dall'art. 1173 c.c. (altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico).
La violazione di tali obblighi genera pertanto una responsabilità retta dall'art. 1218 c.c., con le seguenti determinanti ricadute pratiche:
- Prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.);
- Inversione dell'onere della prova: il danneggiato deve provare il contatto sociale, il danno e il nesso eziologico, mentre spetta alla controparte dimostrare l'assenza di colpa o la non imputabilità dell'interruzione delle trattative;
- Applicabilità del principio di prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c.

La delimitazione del danno risarcibile: Interesse negativo vs Interesse positivo
Sul versante dell'effettiva quantificazione del risarcimento, la regola cardine della responsabilità precontrattuale è che essa non mira a ristorare l'interesse contrattuale positivo (ossia il vantaggio economico che il contraente avrebbe tratto dall'adempimento del contratto non concluso o invalido), bensì l'interesse contrattuale negativo.
L'interesse negativo si articola in due componenti:
- Danno emergente: Le spese inutilmente sostenute per lo svolgimento delle trattative (es. spese di viaggio, perizie tecniche, consulenze legali, oneri notarili).
- Lucro cessante: La perdita di altre occasioni contrattuali favorevoli e concrete andate perdute proprio a causa della trattativa intrapresa e poi ingiustificatamente interrotta dalla controparte.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha tuttavia chiarito che, sebbene parametrato all'interesse negativo, il quantum risarcitorio può in via eccezionale raggiungere o eguagliare il valore dell'interesse positivo qualora il danneggiato fornisca la prova rigorosa che la trattativa alternativa andata perduta avrebbe garantito un utile d'impresa equivalente o superiore.
Inoltre, nel caso di responsabilità precontrattuale da contratto valido ma sconveniente (Cass. Sez. Un. 26724/2007), il danno risarcibile non coincide con l'interesse negativo da mancata stipulazione, ma con il minor vantaggio o maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto della controparte durante la fase genetica del rapporto.
Consigli di metodo per la redazione del tema concorsuale
Nello svolgimento di una traccia incentrata sull'art. 1337 c.c., l'aspirante magistrato deve dimostrare padronanza metodologica:
- Evitare di trattare isolatamente l'art. 1337 c.c., collegandolo al sistema generale delle obbligazioni (art. 1173, 1175, 1218 c.c.) e ai principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.);
- Esaminare comparativamente le tesi sulla natura giuridica mettendo in luce le implicazioni operative sul regime probatorio e prescrizionale;
- Tracciare una chiara distinzione con gli istituti limitrofi, quali il contratto preliminare, la prelazione e la minuta contrattuale.
Nel programma didattico del Corso FGLaw, queste coordinate vengono approfondite attraverso simulazioni d'esame e correzioni individuali, guidando i corsisti nella stesura di elaborati con solidità dogmatica e rigore argomentativo.
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